Dal 10/10/2023 è obbligatoria la comunicazione del titolare effettivo per imprese con personalità giuridica (srl, spa, sapa), persone giuridiche private, Trust ed istituti giuridici affini ai Trust, per la quale ci poniamo a disposizione quali intermediari di riferimento.
Secondo il D.LGS 90/2017 il TITOLARE EFFETTIVO è la persona fisica che realizza un'operazione o un'attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica la possiede, controlla o ne è beneficiaria, le imprese con personalità giuridica sono identificate in SPA, SRL, SAPA e COOP (anche riunite in forma consortile).
Il Registro delle imprese è stato identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati delle informazioni del titolare effettivo, pertanto soggetto delegato a ricevere le istanze di iscrizione IN SCADENZA IL PROSSIMO 11/12/2023. Le condizioni in essere dovranno essere confermate periodicamente ai 12 mesi dalla prima comunicazione, dall'ultima conferma o dalla modifica più recente, da comunicare entro e non oltre 30 giorni dall'atto che l'ha originata per evitare di incorrere nella sanzione prevista dall'art. 2630 cc (da 103 a 1032 euro).
Segnaliamo alla gentile clientela che, a far data dal 14/02/2022, non sarà più possibile inoltrare alla cciaa di Roma adempimenti di qualsiasi natura per il tramite del conferimento di procura. Da tale data sarà infatti indispensabile che tutti gli atti e gli allegati siano muniti di firma digitale dell'obbligato, ovvero:
- dal titolare per le imprese individuali;
- dagli amministratori, liquidatori e/o sindaci (in base al tipo di adempimento) per i soggetti collettivi.
Restano escluse da tale obbligo le denunce di cancellazione delle imprese individuali, anche artigiane, che potranno continuare ad essere accettate mediante conferimento di procura.
SIAMO LIETI DI COMUNICARE AI GENTILI CLIENTI CHE DAL GIORNO 01/02/2015 SIAMO DIVENTATI INTERMEDIARI DIRETTI PER IL RILASCIO DELLE FIRME DIGITALI PER L'ENTE CERTIFICATORE ARUBA, CIO' SIGNIFICA CHE PRENDENDO UN APPUNTAMENTO PRESSO I NOSTRI UFFICI IN POCHI MINUTI POTRETE RITIRARE IL VOSTRO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE SENZA DOVERVI RECARE PRESSO GLI SPORTELLI CAMERALI.
La L. n. 224/2012 ha infatti modificato la L. 122/1992, creando una nuova attività - meccatronica - che va a sostituire le attività di “meccanica e motoristica” ed “elettrauto”. Le imprese che, alla data del 05/01/2013, sono abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica. Le imprese che alla data 05/01/2013 sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica ovvero a quella di elettrauto, possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi al 05/01/2013. Entro i suddetti 5 anni, le persone preposte alla gestione tecnica, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del c. 2 dell'art. 7 della L. 122/1992 , devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo c. 2 della L. 122/1992. Qualora il preposto alla gestione tecnica abbia compiuto 55 anni alla data del 05/01/2013, può proseguire l’attività fino al conseguimento della pensione di vecchiaia.
Dal 20 ottobre 2012, con l'entrata in vigore del decreto legge n. 179/2012 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/10/2012), è stato introdotto l'obbligo per le imprese individuali di comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC. La nostra struttura, come in precedenza in occasione dello svolgimento della stessa incombenza per le società, è a vostra disposizione per fornire supporto sia per il reperimento della casella pec, in collaborazione con un partner di primaria importanza a livello nazionale come Aruba, sia per gli adempimenti dovuti al registro delle imprese.
A seguito di quanto disposto dal decreto legislativo 147/2012 (art 15/16), così come chiarito dalla lettera circolare 3656/c del Ministero sviluppo economico, la Commissione provinciale per l’artigianato non opererà più il riconoscimento delle qualifiche professionali per estetisti ed acconciatori. Pertanto, i soggetti interessati a svolgere l'attività di acconciatore e/o estetista devono documentare il possesso dei necessari requisiti professionali, presentando telematicamente tramite il SUAP, Sportello Unico per le Attività Produttive, una Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) al Comune in cui ha sede l'impresa/unità locale.
Il 29 novembre 2011 è scaduto il termine di comunicazione dell'indirizzo PEC delle società agli uffici del Registro delle Imprese. L’art. 37 della recente legge n. 35/2012, ha eliminato la proroga precedentemente prevista al 30 giugno, prevedendo che:
"L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata". Pertanto, l'Ufficio del Registro delle Imprese deve sospendere tutte le richieste di iscrizione o modificazione riferite a società che non hanno comunicato l’indirizzo PEC, o che hanno comunicato indirizzi PEC non validi o, ancora, che hanno inviato domande non regolari.